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CONOSCENZE · SCHEDA INFORMATIVA

Fatturazione elettronica in Austria

Scheda informativaTempo di lettura: circa 4 minuti

Le scadenze in sintesi

Data Chi è interessato Che cosa si applica
1° gennaio 2014 Contraenti dell'amministrazione federale Obbligo di fattura elettronica strutturata verso la Federazione
aperta Operazioni B2B nazionali Nessun obbligo nazionale, nessun calendario pubblicato
1° luglio 2030 Operazioni B2B transfrontaliere nell'UE Fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito degli obblighi di comunicazione ViDA

Fatturazione elettronica nel B2B

Obbligo di ricezione

Non esiste. Le imprese austriache possono rifiutare le fatture elettroniche strutturate e richiedere carta o PDF.

Obbligo di emissione

Non esiste. Un’estensione all’ambito B2B è in discussione, ma finora non è disponibile un calendario concreto.

Consenso del destinatario

Ai sensi del § 11, comma 2, della legge austriaca sull’IVA (öUStG) una fattura elettronica è ammessa solo con il consenso del destinatario. Il consenso non richiede una forma particolare e può essere dato anche tacitamente, ad esempio con un pagamento senza contestazioni. Il testo di legge è consultabile tramite il sistema di informazione giuridica federale (Rechtsinformationssystem des Bundes).

Formati

Liberamente concordabili. Nel B2B austriaco un PDF resta una fattura valida, anche se non è una fattura elettronica strutturata. I formati strutturati diffusi sono ebInterface e i formati basati su UBL 2.1, entrambi allineati alla norma EN 16931.

Canali di trasmissione

Non esistono canali prescritti per la trasmissione delle fatture elettroniche. Peppol è un canale ammesso, ma non un obbligo.

Conservazione

Documenti, libri e registrazioni devono essere conservati per sette anni ai sensi del § 132, comma 1, del codice tributario federale (BAO). Il termine decorre dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono. Per i documenti relativi a beni immobili la legge sull’IVA prevede termini prolungati fino a 22 anni. La conservazione elettronica è ammessa, a condizione che per l’intera durata sia garantita una riproduzione completa, ordinata e di contenuto identico.

Fatturazione elettronica nel B2G

Obbligo di emissione

Dal 1° gennaio 2014 i contraenti dell’amministrazione federale devono presentare le loro fatture in forma elettronica strutturata. La base giuridica è il § 5 della legge sul consolidamento delle TIC (IKT-Konsolidierungsgesetz). I contraenti esteri sono obbligati, ai sensi del § 5, comma 3, solo nei limiti delle possibilità tecniche. Un’impresa estera con una stabile organizzazione in Austria è invece considerata un contraente nazionale.

Formati

La Federazione accetta ebInterface nelle versioni 4.3, 5.0, 6.0 e 6.1 nonché UBL 2.1. ebInterface è lo standard XML austriaco ed è curato da AustriaPro, un’associazione della Camera di commercio austriaca (Wirtschaftskammer Österreich).

Indirizzamento

Le fatture alla Federazione richiedono un riferimento d’ordine. È un campo obbligatorio e viene trasmesso in ebInterface tramite InvoiceRecipient/OrderReference/OrderID, in UBL tramite i corrispondenti campi di riferimento. Se il riferimento d’ordine è un numero d’ordine a dieci cifre, per ogni riga della fattura deve essere indicato anche il relativo numero di posizione dell’ordine. Nella rete Peppol gli uffici dell’amministrazione austriaca sono indirizzati tramite lo schema di identificazione 9915, le imprese tramite il 9914 con la partita IVA austriaca (UID). Entrambi gli schemi sono consultabili nell’elenco dei codici Peppol.

Portali

La presentazione avviene tramite il portale dei servizi per le imprese (Unternehmensserviceportal, USP) e la piattaforma e-Rechnung.gv.at, entrambi gestiti dal Centro elaborazione dati federale (Bundesrechenzentrum). Le imprese che presentano fatture necessitano di una registrazione una tantum nell’USP. La Bundesbeschaffung GmbH (agenzia federale per gli acquisti) gestisce inoltre un proprio portale delle fatture collegato all’USP.

Trasmissione

Sono possibili l’inserimento manuale nel modulo online, il caricamento di un file di fattura, la trasmissione automatica tramite web service e la consegna tramite la rete Peppol. Per un collegamento da un software entrano in considerazione il web service e Peppol. Le fatture non conformi vengono respinte automaticamente e si considerano non presentate.

Länder e comuni

A livello di Länder e comuni non esiste alcun obbligo di legge di ricevere fatture elettroniche. Alcuni uffici aderiscono volontariamente alla piattaforma federale, altri utilizzano canali propri. La raggiungibilità di un ufficio specifico dovrebbe quindi essere interrogata e non fissata nel prodotto.

Che cosa significa per Lei come fornitore di software?

L’Austria non è un mercato con obbligo, ma un mercato di estensione. Chi già invia e riceve tramite Peppol raggiunge la Federazione austriaca con lo stesso collegamento e deve soprattutto integrare i campi specifici del paese.

Il riferimento d’ordine è un campo obbligatorio con regole proprie e non può essere compilato a partire da un campo di riferimento generico. Il termine di archiviazione è di sette anni. Entrambi dovrebbero essere configurabili per paese anziché fissati nel codice.

Nel B2B austriaco resta necessario il consenso del destinatario. Il Suo prodotto ha quindi bisogno di un percorso alternativo affidabile verso il PDF e, idealmente, di un punto in cui registrare il consenso per ciascun partner commerciale.

Per accedere alla rete Peppol può realizzare un proprio Peppol Access Point oppure integrare un Access Point certificato, come InvoiceRails. Se un destinatario austriaco è raggiungibile e quali formati supporta può essere verificato in anticipo tramite una ricerca ID Peppol.

Prospettive e particolarità

  • Obbligo B2B nazionale: in discussione, ma senza progetto di legge e senza calendario. L’Austria può adeguarsi in qualsiasi momento; attualmente non esiste alcun obbligo.
  • ebInterface accanto a Peppol UBL: coesistono due mondi di formati, entrambi ammessi per la Federazione. Il formato adatto dipende dal canale di presentazione e dal destinatario.
  • Nessun sistema di comunicazione: l’Austria non comunica in anticipo i dati delle fatture all’amministrazione finanziaria. Non è previsto un modello di clearance o di reporting come in Francia.
  • Prospettiva ViDA: dal 1° luglio 2030 nell’UE si applica la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B transfrontaliere nell’ambito dei Digital Reporting Requirements. Per le operazioni puramente nazionali austriache ViDA non prevede alcun obbligo diretto.
  • Dati di mercato: circa 603.000 imprese in Austria, anno di riferimento 2023 (Statistik Austria, statistica sulle prestazioni e sulla struttura delle imprese (Leistungs- und Strukturstatistik)).

Domande frequenti

In Austria la fatturazione elettronica è obbligatoria nel B2B?
No. Tra imprese in Austria non esiste alcun obbligo di legge di utilizzare un formato strutturato. Una fattura in PDF resta valida, purché il destinatario acconsenta alla fatturazione elettronica. L’obbligo esiste dal 1° gennaio 2014 solo nei confronti dell’amministrazione federale.
Il nostro software deve supportare ebInterface se gestisce Peppol?
Per la presentazione alla Federazione non necessariamente, perché lì è ammesso anche UBL 2.1. ebInterface può diventare utile se i clienti austriaci se lo aspettano da processi esistenti o se destinatari al di fuori della rete Peppol lo richiedono. È più una decisione di mercato che una decisione normativa.
L'obbligo verso la Federazione vale anche per i fornitori senza stabile organizzazione in Austria?
Solo in parte. I contraenti esteri sono obbligati alla fatturazione elettronica, ai sensi del § 5, comma 3, della legge sul consolidamento delle TIC, soltanto nei limiti delle possibilità tecniche; da loro continuano a essere accettate fatture cartacee. L’accesso tramite Peppol è stato istituito per consentire loro la presentazione elettronica. Un’impresa estera con una stabile organizzazione in Austria è invece considerata un contraente nazionale e rientra nell’obbligo pieno.

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