Che cos'è un Peppol Access Point?
Un Peppol Access Point (punto di accesso) è il gateway attraverso il quale le fatture e gli altri documenti commerciali vengono trasmessi nella rete Peppol e consegnati da essa.
| Data | Chi è interessato | Che cosa si applica |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2017 | Stato, enti territoriali ed enti pubblici | Ricezione di fatture elettroniche tramite Chorus Pro |
| 1° settembre 2026 | Tutti i soggetti passivi stabiliti in Francia | Obbligo di ricezione tramite una plateforme agréée |
| 1° settembre 2026 | Grandi imprese e imprese di dimensione intermedia (ETI) | Obbligo di emissione ed e-reporting |
| 1° settembre 2027 | Piccole e medie imprese (PME), comprese le microimprese | Obbligo di emissione ed e-reporting |
| 1° luglio 2030 | Operazioni B2B transfrontaliere nell'UE | Fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito degli obblighi di comunicazione ViDA |
Dal 1° settembre 2026 tutti i soggetti passivi stabiliti in Francia devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche tramite una plateforme agréée, indipendentemente dalle loro dimensioni. L’obbligo riguarda le operazioni tra soggetti passivi stabiliti in Francia che sono soggette all’IVA in Francia (articolo 289 bis del Code général des impôts, CGI). Anche le imprese che effettuano esclusivamente operazioni esenti devono essere in grado di ricevere le fatture elettroniche dei loro fornitori e scegliere a tal fine una piattaforma. Se un fornitore invia volontariamente una fattura elettronica prima di quanto prescritto, il destinatario deve accettarla (FAQ della DGFiP sulla fatturazione elettronica).
Dal 1° settembre 2026 le grandi imprese e le imprese di dimensione intermedia emettono come fattura elettronica tutte le fatture che rientrano nell’ambito di applicazione. Le imprese di dimensione intermedia si collocano tra le piccole e medie imprese (PME) e le grandi imprese. In Francia si chiamano entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le PME, comprese le microimprese, sono obbligate dal 1° settembre 2027 e possono iniziare volontariamente prima. Determinante è la dimensione della singola società con un proprio numero SIREN, non quella del gruppo (FAQ della DGFiP). Le classi dimensionali sono stabilite dall’articolo 3 del decreto n. 2008-1354. Per la riforma sono determinanti il numero di dipendenti, il fatturato annuo e il totale di bilancio dell’ultimo esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2025 (INSEE).
L’impresa comunica le operazioni con clienti privati e con partner commerciali esteri come dati delle transazioni tramite la propria piattaforma. La frequenza delle comunicazioni dipende dal regime IVA. In regime ordinario con liquidazione mensile, l’impresa trasmette i dati delle transazioni tre volte al mese. I dati di pagamento vanno comunicati solo per le operazioni per le quali l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento. Per le fatture elettroniche ciò avviene tramite lo stato “Encaissée” con data di pagamento e importo per aliquota.
Ogni plateforme agréée deve elaborare tre formati di base, UBL, CII e Factur-X. Un PDF inviato via e-mail non soddisfa i requisiti di una fattura elettronica. Dal 1° settembre 2026 si applicano quattro menzioni obbligatorie aggiuntive ai sensi dell’articolo 242 nonies A dell’allegato II al CGI. Si tratta del numero SIREN del cliente, della categoria dell’operazione (cessione di beni, prestazione di servizi o entrambe), dell’eventuale opzione per l’esigibilità dell’IVA in base alla fatturazione (TVA sur les débits) e dell’indirizzo di consegna, se diverso dall’indirizzo di fatturazione. Il numero dei dati obbligatori nella parte strutturata sale da 26 nel 2026 a 34 dal 1° settembre 2027.
Le fatture che rientrano nella riforma sono trasmesse esclusivamente tramite una plateforme agréée. Il Service d’Immatriculation dell’amministrazione finanziaria DGFiP registra ogni piattaforma per tre anni e la registrazione è rinnovabile. La piattaforma invia e riceve le fatture, può convertirle nel formato richiesto dal cliente e trasmette all’amministrazione finanziaria i dati delle fatture, delle transazioni e dei pagamenti. L’elenco aggiornato delle piattaforme è pubblicato dalla DGFiP su impots.gouv.fr. Ogni impresa registra la propria piattaforma di ricezione in un elenco dell’amministrazione finanziaria (annuaire). Le fatture sono indirizzate alla piattaforma del destinatario tramite il numero SIREN o SIRET. Le piattaforme comunicano lo stato di elaborazione di ogni fattura tramite messaggi di stato. Uno scarto da parte di una piattaforma (rejet) indica un errore tecnico, ad esempio un formato errato o una menzione obbligatoria mancante. Un rifiuto da parte dell’acquirente (refus) deve essere motivato con uno dei motivi di rifiuto previsti. Una normale controversia commerciale non vi rientra. Se in seguito il mittente emette una nuova fattura, questa deve ricevere un nuovo numero di fattura.
Le fatture devono essere conservate per dieci anni ai fini fiscali e civilistici. La legge n. 2026-534 del 25 giugno 2026 (articolo 36) ha prolungato da sei a dieci anni il termine fiscale previsto dall’articolo L102 B del Livre des procédures fiscales. Il nuovo termine si applica a tutti i documenti il cui termine precedente scade dopo il 1° gennaio 2027, quindi a ogni fattura che rientra nella riforma. Ai fini civilistici valevano già dieci anni (articolo L123-22 del Code de commerce). Durante il termine di accertamento di tre anni una fattura elettronica deve essere conservata nel suo formato originale. Una fattura XML resta quindi in archivio come XML. È ammessa una versione PDF aggiuntiva per uso interno.
Dalla legge finanziaria 2026 (legge n. 2026-103 del 19 febbraio 2026), per ogni fattura che, in violazione dell’obbligo, non viene emessa come fattura elettronica è dovuta una sanzione di 50 euro, fino a un massimo di 15.000 euro per anno civile (articolo 1737 III CGI). Per ogni trasmissione di e-reporting mancante sono dovuti 500 euro, anche in questo caso fino a un massimo di 15.000 euro all’anno (articolo 1788 D CGI). Chi non sceglie una piattaforma di ricezione riceve prima una diffida con un termine di tre mesi. Se l’impresa non rispetta questo termine, è dovuta una sanzione di 500 euro e poi di 1.000 euro per ogni ulteriore periodo di tre mesi senza regolarizzazione (articolo 1737 IV bis CGI).
I fornitori di Stato, enti territoriali ed enti pubblici devono presentare le loro fatture in forma elettronica tramite Chorus Pro, la piattaforma centrale dello Stato francese per le fatture elettroniche alla pubblica amministrazione. L’obbligo è stato introdotto in modo scaglionato, il 1° gennaio 2017 per le grandi imprese e gli enti pubblici, il 1° gennaio 2018 per le imprese di dimensione intermedia (ETI) e il 1° gennaio 2019 per le PME escluse le microimprese. Le microimprese sono seguite come ultima fase il 1° gennaio 2020 (articolo 3 dell’Ordonnance n. 2014-697 del 26 giugno 2014). Anche gli enti pubblici che, in qualità di soggetti passivi, emettono fatture alle imprese le inviano tramite Chorus Pro.
Dal 1° settembre 2026 per le fatture agli enti pubblici si applicano gli stessi dati obbligatori strutturati e gli stessi formati di base del B2B, cioè UBL, CII e Factur-X.
Le fatture agli enti pubblici sono indirizzate tramite il numero SIRET del destinatario.
L’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ha sviluppato Chorus Pro e gestisce la piattaforma. Il portale web è uno dei diversi punti di accesso.
I fornitori possono inviare le loro fatture tramite una plateforme agréée collegata a Chorus Pro. È il canale di destinazione previsto, con un unico canale per tutti i clienti. In via transitoria restano utilizzabili i canali esistenti di Chorus Pro, cioè l’inserimento nel portale, il caricamento, l’API e l’EDI.
Come fornitore di software ha due possibilità. Può farsi registrare Lei stesso come plateforme agréée. La DGFiP La registra quindi per tre anni e il Suo software si occupa di invio, ricezione e trasmissione all’amministrazione finanziaria.
In alternativa il Suo software opera come solution compatible. Deve allora essere collegato ad almeno una plateforme agréée e offrire funzioni conformi ai requisiti della riforma. Poiché le imprese possono utilizzare piattaforme diverse per invio, ricezione ed e-reporting, il collegamento a più piattaforme può essere un vantaggio.
Per l’implementazione vale un ordine chiaro. Dal 1° settembre 2026 la ricezione deve funzionare per tutti i clienti. L’invio serve attualmente alle grandi imprese e alle imprese di dimensione intermedia, a tutti gli altri clienti dal 1° settembre 2027.
Nel modello dei dati devono essere rappresentate le quattro nuove menzioni obbligatorie, prima fra tutte il numero SIREN del cliente. Questo serve anche come indirizzo nell’elenco dell’amministrazione finanziaria, perciò un numero errato può portare allo scarto da parte della piattaforma. Il 1° settembre 2027 il numero dei dati obbligatori sale da 26 a 34; entro quella data il modello dei dati deve rappresentare anche i dati aggiuntivi.
Il Suo software deve elaborare i messaggi di stato della piattaforma, soprattutto lo scarto tecnico da parte della piattaforma e il rifiuto da parte dell’acquirente. Poiché ne derivano passi successivi diversi, è opportuno mostrare i due casi separatamente agli utenti.
Per l’e-reporting il Suo software deve fornire i dati sulle operazioni con clienti privati e partner commerciali esteri e, per le operazioni per le quali l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento, i dati di pagamento.
Un Peppol Access Point (punto di accesso) è il gateway attraverso il quale le fatture e gli altri documenti commerciali vengono trasmessi nella rete Peppol e consegnati da essa.
Peppol BIS Billing 3.0 è la specifica di OpenPeppol per fatture e note di credito nella rete Peppol. Si tratta di una specifica d'uso (CIUS) della norma europea EN 16931.
Quando una fattura elettronica emessa dal Suo software viene respinta, il Suo team deve capire dal rapporto di verifica quale campo ha generato la segnalazione e chi può correggerlo.
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